DISABILITA' E AUTOCARAVAN
02-12-2009 :
PROMOCAMP, assieme a ACTITALIA FEDERAZIONE E VILLAGE FOR ALL, ha presentato, in un recente incontro a Roma col responsabile Turismo e Natura del Ministero del Turismo Silvano Vinceti, alcune proposte da lui sollecitate (dopo la sua visita a Mondo Natura e l'incontro con imprenditori del settore) per emendare la Legge Finanziaria in discussione in questi giorni, per quanto riguarda:
DISABILITA' E AUTOCARAVAN
Molte persone disabili si rivolgono sempre più all'acquisto di autocaravan, strumento che consente di praticare turismo "portandosi" l'accessibilità da casa. Il camper offre la possibilità di muoversi liberamente e di frequentare luoghi e strutture a seconda dei propri interessi culturali, naturalistici e turistici in generale indipendentemente dalla propria condizione fisica.Il mercato oggi offre molte opportunità di mezzi attrezzati "ad hoc" per ogni esigenza legata alla propria disabilità sostenendo però dei costi superiori o aggiuntivi a quelli dei veicoli standard.Per dare una risposta più adeguata a queste esigenze, bisogna favorirne l'acquisto adeguandone la normativa del regime IVA a quello dell'acquisto delle autovetture al 4%.
I singoli aspetti da adeguare:
-l'IVA all'acquisto del 4% anziché il 20%
-la detrazione fiscale per l'acquisto dell'autocaravan oggi è per un massimo di 17.500 €
(in una sola soluzione o ripartendo la somma in quattro rate annuali) ed ogni quattro anni.
Anche qui, va parificata al trattamento degli altri autoveicoli senza limiti di detrazione o, in subordine, adeguando l'importo detraibile (risale alla legge finanziaria del 2000) considerando che un camper costa sui 40/50.000
Proposta di emendamento alla Finanziaria in discussione
(Da Camper Club La Granda)
"Le disposizioni di cui alla Tab. A, parte II, punto 31 "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, modificato ed integrato con l'art. 8, comma 3° della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'art. 50 della Legge 21 novembre 2000, n. 432 e con l'art. 30, comma 7 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.Ai veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono estesi i benefici di cui all'art. 8, comma 7 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449."
INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO SU AUTOCARAVAN E CARAVAN
La richiesta è quella di applicare la stessa percentuale di IVA (10% anziché il 20%) per gli interventi (es. pannelli solari) di risparmio energetico e di riqualificazione energetica che vengono eseguiti su Autocaravan o Caravan, così come avviene per gli edifici.Inoltre la possibilità del beneficio della detrazione fiscale (55% o 36% in cinque anni) del costo sostenuto va estesa a autocaravan e caravan. La "casa viaggiante" merita lo stesso trattamento della casa-immobile.